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In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmissione dei telegrammi, si applicano i principii generali intorno alla colpa; ma il mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare o raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume esente da colpa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
