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Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, deve risultare da prova por iscritto, se il valore del pegno eccede le lire cinquecento, ancorche' sia dato da un commerciante, ovvero sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
