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[1]I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'articolo 427, e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiegga lo scioglimento del contratto.
[2]In caso di scioglimento l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
