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[1]L'assicuratore non e' tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato, e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.
[2]In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi e' convenzione contraria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
