Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il rischio dell'assicuratore di trasporti comincia dal momento in cui le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua fino al momento in cui sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi e' convenzione contraria.
[2]La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio, o dei modi di spedizione, non fanno cessare il rischio dell'assicuratore nel solo caso in cui sono necessari all'esecuzione del trasporto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
