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[1]L'assicurazione delle cose trasportate puo' avere per oggetto il valore di esse, colle spese occorrenti, fino al luogo di destinazione, ed il profitto sperato per il maggior prezzo che avranno nel luogo stesso.
[2]Se il profitto sperato non e' distintamente valutato nella polizza, non e' compreso nell'assicurazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
