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[1]Sono parificati ai danni d'incendio, se non vi e' convenzione contraria:
[2]1. I danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio;
[3]2. Le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguito allo scopo di sottrarle ai danni dell'incendio;
[4]3. I danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio;
[5]4. I danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni, od altri simili accidenti, ancorche' non ne sia derivato incendio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
