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[1]L'assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da colpa grave imputabile personalmente all'assicurato, ed esclusi i casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 429.
[2]Comprende pure i danni derivanti da vizio proprio dell'edificio assicurato, se non e' provato che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento della conclusione del contratto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
