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[1]Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilita' del suo debitore, l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso giudizialmente.
[2]L'assicuratore, che paga la somma assicurata, e' surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, colla riserva indicata nell'articolo 433 in caso di risarcimento parziale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
