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[1]L'assicuratore, che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate, e' surrogato nei diritti dell'assicurato verso i terzi, e l'assicurato e' responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti.
[2]Se il danno fu risarcito solo in parte, si applica la disposizione dell'articolo 1254 del Codice civile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
