Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se l'assicurazione ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, il pagamento dell'indennita' fatto all'assicurato libera l'assicuratore, se non fu fatta opposizione al pagamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
