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[1]L'assicurato fra tre giorni dacche' avvenne il disastro, o dacche' n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni.

[2]Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata, e lo scopo non siasi ottenuto, se non e' riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art431 · fonte del testo

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