Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'assicurato fra tre giorni dacche' avvenne il disastro, o dacche' n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni.
[2]Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata, e lo scopo non siasi ottenuto, se non e' riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
