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[1]Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore, che le cose assicurate avevano al tempo del disastro.

[2]Se all'assicurazione e' preceduta una stima accettata dall'assicuratore, questi non puo' impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio d'ogni altra azione, anche penale.

[3]Se non vi e' stima accettata, il valore delle cose assicurate puo' essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

[4]Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni contro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal disastro. Il valore delle cose avanzate o salvate e' calcolato in diminuzione della somma dovuta dall'assicuratore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art430 · fonte del testo

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