Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore, che le cose assicurate avevano al tempo del disastro.
[2]Se all'assicurazione e' preceduta una stima accettata dall'assicuratore, questi non puo' impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio d'ogni altra azione, anche penale.
[3]Se non vi e' stima accettata, il valore delle cose assicurate puo' essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.
[4]Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni contro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal disastro. Il valore delle cose avanzate o salvate e' calcolato in diminuzione della somma dovuta dall'assicuratore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
