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[1]Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto i rischi.
[2]L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da vizio inerente alla cosa assicurata, e non denunziati, ne' di quelli cagionati dal tatto o da colpa dell'assicurato, o suoi agenti o commissari.
[3]Egli non risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da tumulti popolari, se non vi e' convenzione contraria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
