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[1]Se l'assicurato fallisce quando il rischio non e' ancora finito, e l'assicuratore non e' pagato del premio, egli puo' chiedere cauzione, oppure lo scioglimento del contratto.
[2]L'assicurato ha lo stesso diritto se l'assicuratore fallisce o si pone in istato di liquidazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
