Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Se, per fatto dell'assicurato, i rischi dell'assicuratore vengano, col cambiamento di una circostanza essenziale, trasformati od aggravati in guisa che l'assicurazione non sarebbe stata conchiusa, o non sarebbe stata conchiusa alle stesse condizioni, se il nuovo stato delle cose fosse stato conosciuto al tempo del contratto, l'assicuratore e' liberato.

[2]Questa disposizione non si applica se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art427 · fonte del testo

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