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[1]Se, per fatto dell'assicurato, i rischi dell'assicuratore vengano, col cambiamento di una circostanza essenziale, trasformati od aggravati in guisa che l'assicurazione non sarebbe stata conchiusa, o non sarebbe stata conchiusa alle stesse condizioni, se il nuovo stato delle cose fosse stato conosciuto al tempo del contratto, l'assicuratore e' liberato.
[2]Questa disposizione non si applica se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
