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[1]L'assicurazione e' nulla, se l'assicuratore e l'assicurato, o la persona che ha fatto assicurare, conoscevano la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno.
[2]Se il solo assicuratore sapeva che erano cessati i rischi, l'assicurato non e' obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era gia' avvenuto, l'assicuratore non e' obbligato dal contratto, e guadagna il premio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
