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[1]Qualunque dichiarazione falsa od erronea e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, e' causa di nullita' dell'assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sono di tale natura, che il contratto non avrebbe avuto luogo, o non sarebbe stato fatto alle medesime condizioni se l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose.
[2]L'assicurazione e' nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che nell'effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.
[3]Se da parte dell'assicurato vi e' stata mala fede, l'assicuratore guadagna il premio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
