Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo assicurato se vi fu dolo o frode per parte sua, e l'assicuratore di buona fede guadagna il premio.

[2]Se non vi fu dolo ne' frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione e' valida a concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non e' tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto ad un'indennita' eguale alla meta' del premio, e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art423 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari