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[1]L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo assicurato se vi fu dolo o frode per parte sua, e l'assicuratore di buona fede guadagna il premio.
[2]Se non vi fu dolo ne' frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione e' valida a concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non e' tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto ad un'indennita' eguale alla meta' del premio, e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
