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[1]Se l'intiero valore delle cose assicurate non e' coperto dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti.
[2]Tutte le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporanee, e sono valide fino all'ammontare del valore intiero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
