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[1]Le cose assicurate per l'intero valore non possono essere nuovamente assicurate per lo stesso tempo e per gli stessi rischi a profitto della stessa persona.
[2]Tuttavia la seconda assicurazione e' valida:
[3]1. Se e' condizionata alla nullita' della precedente assicurazione, o all'insolvenza totale o parziale del primo assicuratore;
[4]2. Se i diritti derivanti dalla prima assicurazione vengono caduti al secondo assicuratore, o rinunciati al primo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
