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[1]L'assicurazione contro i danni puo' essere fatta per tutto il valore della cosa, per una quota di essa o per una somma determinata.
[2]Puo' anche farsi l'assicurazione di piu' cose congiuntamente o separatamente, o di una universalita' di cose.
[3]Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti nei casi preveduti dalla legge.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
