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[1]L'assicuratore puo' far riassicurare da altri le cose che ha assicurate.
[2]L'assicurato puo' far assicurare il premio della assicurazione.
[3]La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza, sottoscritta dal cedente, dal cessionario, e si rende irretrattabile di fronte ai terzi con la notificazione all'assicuratore o con la di lui accettazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
