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[1]Il ricevimento delle cose trasportate ed il pagamento del porto estinguono ogni azione contro il vettore.
[2]Tuttavia, l'azione contro il vettore, per la perdita o l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna, sussiste anche dopo il ricevimento delle cose trasportate e il pagamento del porto, se la perdita o l'avaria fu verificata giudizialmente entro dieci giorni dal ricevimento, e se si prova ch'erano ad esso anteriori.
[3]Queste disposizioni non sono applicabili in caso di dolo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
