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[1]Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per il solo adempimento, o per il termine della riconsegna, si puo' sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.
[2]Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.
[3]Se puo' provarsi che il danno sofferto sia superiore alla pena, puo' chiedersi il supplemento.
[4]Qualora la responsabilita' del vettore sia esclusa secondo le disposizioni degli articoli 398 e 399, non vi e' luogo a pena.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
