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[1]Se il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del Tribunale di commercio, o il pretore, puo' ordinare il deposito o il sequestro delle cose stesse. Puo' anche farne verificare lo stato, ed ordinarne la vendita, sino a concorrenza delle somme dovute al vettore, nel modo stabilito nell'articolo 70.
[2]Se non vi e' controversia, il vettore, per ottenere il pagamento dovutogli, puo' precedere secondo le disposizioni dell'articolo 362.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
