Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto, il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.
[2]Se vi sono piu' vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
