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Se il vettore consegna le cose trasportate senza esigere il pagamento di quanto e' dovuto a lui o ai vettori precedenti, o il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso, e rimane responsabile verso il mittente, e verso i vettori precedenti, per le somme assegnate sulle cose stesse, salva la sua azione verso il destinatario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
