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[1]Il vettore non e' obbligato ad eseguire la riconsegna delle cose trasportate, se la persona che si presenta a riceverle non adempie a quanto e' imposto dal contratto o dalla legge.
[2]Se pero' il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate.
[3]Se la lettera di vettura e' all'ordine, o al portatore, il vettore puo' ricusare la riconsegna, finche' non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
