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Dopo l'arrivo delle cose trasportate, o dopo il giorno in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, il destinatario puo' esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto, e le azioni di risarcimento; da quel momento egli puo' pretendere la consegna delle cose stesse e della lettera di vettura. Nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 389, l'azione spetta al mittente fino a che le cose trasportate non siano state consegnate al destinatario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
