Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Rispetto alle cose che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore puo' limitare la sua responsabilita' fino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente determinato, che deve essere stabilito per ciascun capo o collo.

[2]La limitazione della responsabilita' non ha effetto se il mittente o il destinatario provino che la perdita non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che, per le circostanze del caso, la diminuzione non poteva giungere alla misura stabilita.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art400 · fonte del testo

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