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[1]Rispetto alle cose che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore puo' limitare la sua responsabilita' fino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente determinato, che deve essere stabilito per ciascun capo o collo.
[2]La limitazione della responsabilita' non ha effetto se il mittente o il destinatario provino che la perdita non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che, per le circostanze del caso, la diminuzione non poteva giungere alla misura stabilita.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
