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[1]In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto, il vettore non ha diritto che alla meta' del prezzo di trasporto, e perde l'intiero prezzo di trasporto se il ritardo e' durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno che si provasse essere derivato.
[2]Il vettore non e' responsabile del ritardo se prova ch'esso sia derivato da forza maggiore, o dal fatto del mittente o del destinatario.
[3]La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
