Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose che trasporta, dal momento in cui le riceve, fino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria derivano da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario.
[2]Se trattasi di trasporto di determinate specie di cose fragili, o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le ferrovie possono stipulare che la perdita o l'avaria si presumano derivate da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se non e' provata la loro colpa.
[3]Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'articolo 70, e il mittente o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'art. 394, puo' essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria ad esigere la consegna delle cose trasportate, con cauzione o senza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
