Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose che trasporta, dal momento in cui le riceve, fino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria derivano da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario.

[2]Se trattasi di trasporto di determinate specie di cose fragili, o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le ferrovie possono stipulare che la perdita o l'avaria si presumano derivate da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se non e' provata la loro colpa.

[3]Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'articolo 70, e il mittente o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'art. 394, puo' essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria ad esigere la consegna delle cose trasportate, con cauzione o senza.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art398 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari