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[1]I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura, o altrimenti, lo stato delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro consegnate.
[2]In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buona condizione e conforme alle indicazioni della lettera di vettura.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
