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[1]Il mittente o il possessore della lettera di vettura ha diritto di sospendere il trasporto, e di ordinare la restituzione delle cose trasportate, o la consegna di esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altrimenti; ma deve rifondere al vettore le spese, e risarcirgli i danni, che sono la conseguenza immediata e diretta del contr'ordine.
[2]L'obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente cessa dal momento in cui, arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario, che sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna, l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facolta' di disporre delle cose trasportate.
[3]Se la lettera di vettura e' all'ordine, o al portatore, il vettore ha diritto che gli sia restituito l'esemplare da lui sottoscritto, e, se e' mutata la destinazione delle cose trasportate, puo' esigere una nuova lettera di vettura.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
