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[1]Il vettore deve eseguire la spedizione delle cose da trasportarsi, secondo l'ordine, in cui ne ha ricevuto la consegna, se per la natura delle cose, per la loro destinazione, o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso, o se cio' non sia impedito da forza maggiore.

[2]Se il trasporto e' impedito o soverchiamente ritardato da forza maggiore, il vettore deve tosto avvisarne il mittente, il quale ha facolta' di risolvere il contratto, colla sola rifusione delle spese sostenute dal vettore. Se l'impedimento interviene durante l'esecuzione del trasporto, il vettore ha anche diritto al pagamento del porto in proporzione del cammino percorso. In questi casi lo esemplare della lettera di vettura all'ordine, o al portatore, sottoscritto dal vettore, dev'essere a lui restituito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art393 · fonte del testo

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