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[1]Il vettore deve rilasciare al mittente un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione.
[2]Se la lettera di vettura e' all'ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la proprieta' delle cose trasportate.
[3]Le convenzioni non indiciate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il destinatario, e contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore sottoscritto dal vettore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
