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[1]Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi e' convenzione contraria.
[2]La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.
[3]Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che, rispetto ad essi, non sono atti di commercio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
