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[1]La lettera di vettura dev'essere datata e sottoscritta dal mittente, ed indicare:

[2]1. La natura, il peso, la misura o il numero delle cose da trasportare, e, se sono in colli, la qualita' dell'imballaggio, il loro numero e i loro contrassegni, o marche;

[3]2. La persona del mittente, e la sua residenza;

[4]3. La persona del vettore, e la sua residenza;

[5]4. Il luogo di destinazione, e la persona del destinatario, esprimendo, se la lettera di vettura sia all'ordine, ovvero al portatore;

[6]5. Il porto, o prezzo del trasporto, e le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni;

[7]6. Il tempo entro il quale deve essere eseguito il trasporto, esprimendo, per le ferrovie, se il trasporto debba esser fatto a grande o a piccola velocita';

[8]7. Le altre stipulazioni convenute fra le parti.

[9]Il mittente puo' indicare se stesso come destinatario, e, quando anche abbia indicato una persona diversa, puo' riservarsi nella lettera di vettura la facolta' di disporre delle cose spedite fino alla consegna di esse al destinatario indicato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art389 · fonte del testo

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