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[1]Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente, che da' l'incarico del trasporto, e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

[2]Si designa col nome di vettore chiunque assume, in qualunque modo, di eseguire, o di fare eseguire trasporti.

[3]Le obbligazioni reciproche tra il mittente, o l'imprenditore di trasporti, ed il capitano o padrone, sono regolate nel libro secondo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art387 · fonte del testo

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