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[1]Il commissionario non e' responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone, colle quali ha contrattato, se non vi e' uso o convenzione contraria.
[2]Il commissionario, il quale assume tale responsabilita', e' personalmente obbligato verso il committente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
[3]In questo caso egli ha diritto alla provvigione speciale, denominata star del credere, che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita commissione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
