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[1]Nella commissione di acquisto o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato, o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che hanno un prezzo di Borsa o di mercato, il commissionario, se il committente non dispose altrimenti, puo' somministrare egli stesso al prezzo corrente, come venditore, le cose che deve comperare, o ritenere per se' al prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere per conto del committente, salvo il suo diritto alla provvigione.
[2]Se, nel dare avviso al committente della commissione eseguita, il commissionario, nei casi suddetti, non nomina la persona, colla quale ha contrattato, il primo ha diritto di ritenere, che il secondo abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
