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[1]Il commissionario, che nell'adempimento della commissione fa operazioni a fido, senza esservi autorizzato, assume i rischi a suo carico, e il committente puo' esigere da lui a pronti contanti l'importare dell'operazione, cedendogli gli interessi ed i vantaggi derivanti dal credito accordato.

[2]Il commissionario si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art383 · fonte del testo

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