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[1]Il commissionario, che nell'adempimento della commissione fa operazioni a fido, senza esservi autorizzato, assume i rischi a suo carico, e il committente puo' esigere da lui a pronti contanti l'importare dell'operazione, cedendogli gli interessi ed i vantaggi derivanti dal credito accordato.
[2]Il commissionario si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
