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Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno, e se il corso non fu espresso, il pagamento puo' essere fatto con la moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, al corso della piazza piu' vicina, salvo se il contratto porti la clausola «effettivo» od altra equivalente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art38 · fonte del testo

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