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[1]I commessi di negozio, preposti a vendere al minuto, hanno facolta' di esigere, nel luogo di esercizio, od al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono, e di rilasciarne ricevuta in nome del principale.

[2]Non possono esigere fuori del luogo di esercizio i crediti del principale, senza autorizzazione speciale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art378 · fonte del testo

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