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Chi manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari, o simili documenti, a trattare affari, o fare operazioni del suo commercio, e' obbligato per i fatti del medesimo, e per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dell'incarico, colle restrizioni espresse nei documenti che lo autorizzano.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
