Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai rappresentanti di case commerciali o di societa' estere, che trattano o conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel Regno gli affari appartenenti al loro commercio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
