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[1]L'institore non puo', senza espresso consenso del preponente, far operazioni, ne' prendere interesse, per conto proprio od altrui, in altri commerci del genere di quello a cui e' preposto.
[2]Se contravviene a questo divieto, l'institore e' tenuto al risarcimento dei danni, e il preponente ha inoltre diritto di ritenere per se' i profitti conseguiti cogli atti vietati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
