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[1]L'institore deve sempre trattare a nome del preponente, e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome o la ditta del preponente, colla clausola «per procura,» od altra equivalente.
[2]In mancanza di tale dichiarazione, l'institore contrae obbligazione personale, ma i terzi possono sempre esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore, appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, a cui questi e' preposto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
