Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'institore deve sempre trattare a nome del preponente, e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome o la ditta del preponente, colla clausola «per procura,» od altra equivalente.

[2]In mancanza di tale dichiarazione, l'institore contrae obbligazione personale, ma i terzi possono sempre esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore, appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, a cui questi e' preposto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art370 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari