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In ogni caso, in cui si deve determinare il giusto prezzo, o il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso e' desunto dalle liste di Borsa del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo piu' vicino, dalle mercuriali e da ogni altra fonte di prova.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
